vendita
di fabbricati rurali che non hanno perso la ruralità
Not. Lauretta Casadei, 04.01.2002, ha scritto:
Pensate che per i fabbricati rurali che non hanno perso la ruralità gli
atti si possano traquillamente stipulare?
Ricordo uno studio del cnn che in occasione di una delle precedenti
proroghe metteva in guardia dallo stipulare prima che il
catasto acquisisse all'urbano i f.r.
Il collega Petrelli non dubita che si possa farlo (v. novita'
nomative) ed anch'io sono dell'idea che comunque la macanza di
accatastamento all'urbano non possa essere di impedimento ma sarei grata di
leggere l'opinione di altri colleghi.
Preciso meglio la mia
domanda: il fabbricato rurale e' censito come rurale , ha i requisiti di
ruralita', ma non e' stato acquisito al catasto urbano automaticamente, cosi'
come dovrebbe avvenire vista la mancanza di proroga.
Not. Paolo Giunchi:
I fabbricati rurali che devono (dovevano) essere dichiarati in
catasto entro l'anno 2001 sono soltanto quelli che hanno perso la ruralità
fiscale.
La mancata dichiarazione comporta una lieve sanzione che, se
ricordo bene, dovrebbe essere pari a € 129,00 per ogni unità immobiliare.
I fabbricati fiscalmente rurali invece dovranno essere acquisiti
al Catasto dei Fabbricati a cura del Ministero.
La mancata dichiarazione al
Catasto dei fabbricati che hanno perso la ruralità non impedisce di
certo la stipulazione dell'atto notarile che abbia oggetto sia tali
fabbricati sia il fondo rustico sul quale gli stessi insistono.
Il notaio non potrà
rifiutare la stipulazione, ma dovrà far presente le conseguenze di natura
fiscale.
Invero, anche attualmente,
secondo un'interpretazione rigida della norma, i fabbricati che avessero
perso la ruralità fiscale ed oggetto di trasferimento in uno col fondo di cui
fanno parte, avrebbero dovuto essere valutati (se non dichiarati in
Catasto dei fabbricati) secondo il loro valore normale, non potendosi ad
essi applicare il procedimento di valutazione automatica, riservato agli
immobili rustici, per il quale il loro valore viene ricompreso in quello
desumibile dal reddito dominicale del fondo.
Non mi risulta tuttavia che l'a.f. abbia preso posizione in materia né che
gli uffici periferici abbiano negato l'appplicazione della c.d. valutazione
automatica agli atti in oggetto.
Tuttavia la mancata proroga potrebbe giustificare una
determinazione in tal senso, sostanzialmente corretta.
E' quindi prudente consigliare la previa dichiarazione in Catasto di
tali immobili.
Not.
Diego Podetti, interviene:
Seriamente:
-
pessima abitudine, in assenza di obiettive ragioni di urgenza, ricevere
atti per fabbricati da accatastare e non accatastati al Catasto
Fabbricati;
-
dovere, oltre che obbligo giuridico, di ricevere l'atto, comunque
valido, a prescindere da irregolarità di trascrizione e irregolarità o
improcedibilità della voltura catastale, se il ritardo, per accatastare il
fabbricato, causa un oggettivo danno alle parti o ad una di esse.
Questa è la mia opinione,
per cui il dovere del notaio non si esaurisce nel non ricevere atti nulli.