vendita di fabbricati rurali che non hanno perso la ruralità


 

Not. Lauretta Casadei, 04.01.2002,  ha scritto:

 

Pensate che per i fabbricati rurali che non hanno perso la ruralità gli atti si possano traquillamente stipulare?

 

Ricordo uno studio del cnn che in occasione di una delle precedenti proroghe metteva in guardia dallo stipulare prima che il catasto acquisisse all'urbano i f.r.

 

Il collega Petrelli non dubita che si possa farlo (v. novita' nomative) ed anch'io sono dell'idea che comunque la macanza di accatastamento all'urbano non possa essere di impedimento ma sarei grata di leggere l'opinione di altri colleghi.

 

Preciso meglio la mia domanda: il fabbricato rurale e' censito come rurale , ha i requisiti di ruralita', ma non e' stato acquisito al catasto urbano automaticamente, cosi' come dovrebbe avvenire vista la mancanza di proroga.

 

 

 

Not. Paolo Giunchi:

 

I fabbricati rurali che devono (dovevano) essere dichiarati in catasto entro l'anno 2001 sono soltanto quelli che hanno perso la ruralità fiscale.

 

La mancata dichiarazione comporta una lieve sanzione che, se ricordo bene, dovrebbe essere pari a € 129,00 per ogni unità immobiliare.

 

I fabbricati fiscalmente rurali invece dovranno essere acquisiti al Catasto dei Fabbricati a cura del Ministero. 

 

La mancata dichiarazione al Catasto dei fabbricati che hanno perso la ruralità non impedisce di certo la stipulazione dell'atto notarile che abbia oggetto sia tali fabbricati sia il fondo rustico sul quale gli stessi insistono.

 

Il notaio non potrà rifiutare la stipulazione, ma dovrà far presente le conseguenze di natura fiscale.

 

Invero, anche attualmente, secondo un'interpretazione rigida della norma, i fabbricati che avessero perso la ruralità fiscale ed oggetto di trasferimento in uno col fondo di cui fanno parte, avrebbero dovuto essere valutati (se non dichiarati in Catasto dei fabbricati) secondo il loro valore normale, non potendosi ad essi applicare il procedimento di valutazione automatica, riservato agli immobili rustici, per il quale il loro valore viene ricompreso in quello desumibile dal reddito dominicale del fondo.

 

Non mi risulta tuttavia che l'a.f. abbia preso posizione in materia né che gli uffici periferici abbiano negato l'appplicazione della c.d. valutazione automatica agli atti in oggetto.

 

Tuttavia la mancata proroga potrebbe giustificare una determinazione in tal senso, sostanzialmente corretta. 

 

E' quindi prudente consigliare la previa dichiarazione in Catasto di tali immobili.

 

 

Not. Diego Podetti, interviene:

 

Seriamente:

-          pessima abitudine, in assenza di obiettive ragioni di urgenza, ricevere atti per fabbricati da accatastare e non  accatastati al Catasto Fabbricati;

-          dovere, oltre che obbligo giuridico, di ricevere l'atto, comunque valido, a prescindere da irregolarità di trascrizione e irregolarità o improcedibilità della voltura catastale, se il ritardo, per accatastare il fabbricato, causa un oggettivo danno alle parti o ad una di esse.

 

Questa è la mia opinione, per cui il dovere del notaio non si esaurisce nel non ricevere atti nulli.